Capo II
Art. 8
Composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione in relazione alle competenze
In vigore dal 21 apr 2024
1.Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense Ei componenti professori universitari partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all', comma 1, lettera a).
1-bis. In relazione all'esercizio delle competenze di cui all', comma 1, lettera b), i componenti avvocati e professori universitari, previo accesso alla documentazione necessaria, hanno la facoltà di partecipare alle discussioni e di assistere alle deliberazioni.
1-ter. Se il Consiglio nazionale forense, nel segnalare fatti specifici ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha deliberato che questi devono comportare una valutazione di professionalità del magistrato positiva, non positiva o negativa, il componente avvocato esprime il proprio voto in senso conforme.
1-quater. Se il componente avvocato intende discostarsi dalla predetta indicazione, chiede al Consiglio direttivo una sospensione della deliberazione affinché il Consiglio nazionale forense possa adottare una nuova determinazione. Il Consiglio direttivo sospende la deliberazione per non meno di dieci e non più di trenta giorni e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale forense. Il componente avvocato esprime il proprio voto in conformità alla nuova deliberazione del Consiglio nazionale forense. Se questo non si pronuncia entro il giorno antecedente la nuova seduta, si intende confermata la prima indicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25#art-8