Titolo I›Capo I
Art. 4
Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati.
In vigore dal 31 lug 2007
1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.
3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all', ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25#art-4