Titolo I›Capo I
Art. 2
Membri supplenti
In vigore dal 31 lug 2007
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 2007, N. 111.
2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;25#art-2