Art. 4 bis

Requisiti generali in materia di sistema di governo

In vigore dal 12 mar 2025
1. I fondi pensione istituiti ai sensi dell', comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. 2. Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è redatto, su base annuale, dall'organo di amministrazione ed è reso pubblico congiuntamente al bilancio di cui all'. 3. I fondi pensione di cui al comma 1 stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attività attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione del fondo pensione. 4. L'organo di amministrazione riesamina le politiche scritte di cui al comma 3 almeno ogni tre anni e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del settore interessato. 5. I fondi pensione di cui al comma 1 si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, comprensivo della verifica di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili, e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione. 6. I fondi pensione di cui al comma 1 adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e in particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ove applicabile. 7. I fondi pensione di cui al comma 1 sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP può autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona ad amministrare effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività del fondo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252#art-4-bis

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