Art. 17 bis

Bilanci e rendiconti

In vigore dal 1 feb 2019
1. I fondi pensione di cui all', comma 1, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, redigono e rendono pubblici, i propri bilanci e le relazioni ai predetti documenti. 2. Le società e gli enti che hanno istituito le forme pensionistiche complementari di cui all', comma 2, redigono e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni ai predetti documenti. 3. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e includono un'informativa sugli investimenti significativi. 4. I bilanci, i rendiconti e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati. 5. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2 è dato conto se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario. 6. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, primo comma, e 2621-ter del codice civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252#art-17-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo