Art. 13 quinquies
Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento
In vigore dal 1 feb 2019
1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all' ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima della possibile età di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252#art-13-quinquies