Art. 19 quinquies
Procedura sanzionatoria
In vigore dal 1 feb 2019
1. La COVIP, ad eccezione dei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvia la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e delle sanzioni amministrative applicabili.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, i soggetti interessati possono, in sede istruttoria, presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un'audizione personale. Dell'audizione è redatto apposito verbale.
3. Tenuto conto degli atti di contestazione, delle deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle dichiarazioni rese in audizione, l'organo di vertice della COVIP decide in ordine all'applicazione delle sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni contro il quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della COVIP, fornendo informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia stato presentato ricorso, la COVIP ne dà menzione nel proprio sito web a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso. Tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, nel provvedimento di applicazione della sanzione possono essere stabilite modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
5. Nel provvedimento di applicazione della sanzione può essere deciso di pubblicare le sanzioni in forma anonima qualora:
a) la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purchè tale pregiudizio sia determinabile;
b) qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso.
6. Quando le situazioni descritte nel comma 5 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione dei nomi dei soggetti sanzionati è effettuata quando queste sono venute meno.
7. Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.
8. La COVIP definisce con regolamento, nel rispetto dei commi da 1 a 7, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative.
9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera l), del medesimo codice.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252#art-19-quinquies