Art. 19 sexies

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

In vigore dal 20 feb 2026
1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo, nonché gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all', comma 2, lettera b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'. 2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Il regolamento di cui al primo periodo definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime. 3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall', comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.
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