Art. 6 bis

Trasparenza degli investitori istituzionali

In vigore dal 10 giu 2019
1. I fondi pensione con almeno cento aderenti, che risultino iscritti all'albo di cui all', comma 1, e che rientrino tra quelli di cui agli , comma 1, e 12, ovvero tra quelli di cui all' aventi soggettività giuridica, osservano le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali. 2. La COVIP detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252#art-6-bis

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