Art. 15 quinquies
Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti
In vigore dal 1 feb 2019
1. Ad eccezione degli , commi 1 e 2, 6, comma 5-bis, lettere a) e b), e 7, la COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252#art-15-quinquies