Art. 19 ter
False informazioni
In vigore dal 1 feb 2019
1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i titolari delle funzioni fondamentali e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252#art-19-ter