Art. 19 bis
Abusiva attività di forma pensionistica
In vigore dal 25 mar 2007
1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-12-05;252#art-19-bis