Art. 5 sexies

Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive

In vigore dal 1 feb 2019
1. Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospensione riguardanti: a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all', comma 1, lettere da a) a g), e comma 2, e dell', dotate di soggettività giuridica; b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali; c) il responsabile delle forme di cui agli . 2. I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all', comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all' costituite nell'ambito del patrimonio separato di una singola società o ente, possiedono i requisiti di onorabilità previsti dal decreto di cui al comma 1. 3. Gli organi di amministrazione dei fondi pensione di cui all', comma 1, di quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica, nonché delle società istitutrici delle forme di cui agli e delle società o enti che hanno fondi pensione interni, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai commi 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalità dalla stessa definite.
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