Art. 6

Attività di monitoraggio e di controllo

In vigore dal 24 gen 2006
1. Al fine di valutare l'impatto sul mercato della disciplina contenuta nel presente decreto legislativo, in relazione all'andamento della domanda di mobilità ed all'offerta dei servizi di linea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove iniziative di studio e svolge una costante attività di monitoraggio del settore, attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all', comma 2, e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all', al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo. A tale fine gli organi addetti al controllo sono abilitati a: a) esaminare i libri ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impresa; b) fare copie o prelevare estratti dei libri e dei documenti nei locali dell'impresa; c) accedere a tutti i locali, i terreni ed i veicoli dell'impresa; d) acquisire qualsiasi dato informativo sull'attività dell'impresa. 3. Le spese per l'accertamento della regolarità e sicurezza dei servizi di linea autorizzati, nonché quelle per le attività di cui ai commi 1 e 2, sono a carico delle imprese. 4. Le somme di cui al comma 3, i contributi versati dalle imprese ai sensi dell', commi 3 e 4, nonché i proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all', esclusi i proventi delle sanzioni comminate per violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alla competente unità previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;285#art-6

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