Art. 10
Abrogazioni
In vigore dal 24 gen 2006
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all', comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369.
2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonché la legge 22 settembre 1960, n. 1054, non si applicano ai servizi di linea così come definiti all', comma 1, lettera a).
3. Per effetto dell'abrogazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono fonte di diritto interno, cui far riferimento per gli aspetti non disciplinati direttamente dagli Accordi internazionali bilaterali stipulati dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;285#art-10