Art. 9
Norme transitorie
In vigore dal 28 feb 2010
1. Le concessioni dei servizi di linea, rilasciate ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, restano valide fino al 31 dicembre 2013; entro tale termine, alle imprese concessionarie che soddisfano le condizioni di cui all', viene rilasciato, su istanza, il corrispondente titolo autorizzativo, in luogo della concessione.
2. Le concessioni per servizi di linea, rilasciate ad imprese che alla data del 31 dicembre 2013 non soddisfano le condizioni previste all', o che non hanno presentato l'istanza di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2014 si considerano decadute.
3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all', comma 1, le riunioni di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio dell'autorizzazione alle singole imprese.
4. Fino al 31 dicembre 2013, possono essere autorizzati nuovi servizi di linea, o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
5. Dal 1° gennaio 2014, il rilascio dell'autorizzazione per nuovi servizi di linea o per la modifica di quelli esistenti è subordinata al soddisfacimento delle condizioni da parte delle imprese richiedenti, previste all', comma 2.
6. Le domande per l'istituzione di nuovi servizi di linea o di modifica dei medesimi, presentate ai sensi della previgente normativa e per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non si sia concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;285#art-9