Art. 7

Infrazioni e sanzioni amministrative pecuniarie

In vigore dal 24 gen 2006
1. Le infrazioni relative all'esercizio di un servizio di linea si verificano quando l'impresa: a) non rispetta l'obbligo previsto all', comma 2, lettera d); b) non rispetta l'obbligo previsto all', comma 2, lettera h), o esercita un servizio di linea nel periodo di sospensione dell'autorizzazione, disposta conformemente a quanto previsto all'; c) non rispetta le prescrizioni essenziali contenute nell'autorizzazione relative al percorso, alle relazioni di traffico autorizzate e agli autobus impiegati, nonché l'obbligo previsto all', comma 1, lettera c); d) non rispetta l'obbligo previsto all', comma 2, lettera f), relativo al rilascio del titolo di viaggio; e) impedisce, senza un giustificato motivo, agli organi preposti di svolgere l'attività di controllo di cui al precedente , comma 2; f) non rispetta l'obbligo previsto all', comma 3, lettera b); g) reitera le infrazioni oggetto del provvedimento di richiamo disposto ai sensi dell', comma 11; h) non rispetta l'obbligo previsto all', comma 1, lettera b), relativamente alle prescrizioni non essenziali contenute nell'autorizzazione, diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere c) e d); i) sospende o interrompe in modo definitivo l'esercizio, senza aver informato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell', comma 2, lettera b), oppure non provvede, in qualità di impresa titolare dell'autorizzazione, a riattivare entro il termine massimo di cinque giorni, il servizio di linea sospeso o interrotto a seguito di sanzioni accessorie comminate ai sensi dell', commi 4 e 5, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l) non rispetta l'obbligo previsto all', comma 2, lettera c), relativo al possesso della dichiarazione concernente il rapporto di lavoro tra il conducente e l'impresa autorizzata a svolgere il servizio di linea; m) ritarda reiteratamente di almeno venti minuti la partenza dal capolinea del servizio di linea senza giustificato motivo; n) utilizza, nell'esercizio del servizio di linea, autobus in uno stato insufficiente sotto il profilo igienico e/o sanitario, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente in materia. 2. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera a) alla lettera e), sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00. 3. Sono considerate, altresì, molto gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 78, comma 3; dell'articolo 80, commi 14 e 17; dell'articolo 82, comma 9; dell'articolo 87, comma 6; dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 4. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera f) alla lettera i), sono considerate gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00. 5. Sono considerate gravi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 72, comma 13; dell'articolo 79, comma 4; dell'articolo 174, comma 9, e dell'articolo 178, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 6. Le infrazioni individuate nel comma 1, dalla lettera l) alla lettera n), sono considerate lievi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00. 7. Sono considerate lievi le infrazioni compiute dall'impresa e sanzionate ai sensi dell'articolo 180, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 8. Le infrazioni che non riguardano specificatamente l'esercizio di un singolo servizio di linea si verificano quando l'impresa: a) non possiede i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni; b) non possiede la certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente; c) non applica nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore; d) non rispetta le disposizioni di cui all', comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico; e) non produce la dichiarazione di cui all', comma 2, lettera a), del presente decreto legislativo; f) non rispetta l'obbligo previsto all', comma 3, lettera a), e, ove trattisi di impresa concessionaria, non rispetta il corrispondente obbligo previsto all', comma 4; g) non rispetta gli obblighi previsti all', comma 2, lettere e) e g). 9. Le infrazioni individuate dalla lettera a) alla lettera f) del comma 8 sono considerate molto gravi. Le imprese che commettono tali infrazioni sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1.600,00. 10. L'infrazione individuata alla lettera g) del comma 8 è considerata lieve. Le imprese che commettono tale infrazione sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00. 11. L'autorità che procede all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto legislativo, nonché di quelle previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, richiamate nel presente articolo, è tenuta a darne notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Centro elaborazione dati - per l'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all'. La contestazione effettuata si intende definita quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;285#art-7

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