Art. 11

Disposizione finanziaria

In vigore dal 31 lug 2010
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 1-bis. I servizi di linea di competenza statale non possono essere soggetti ad obblighi di servizio, come previsto dalla normativa comunitaria in materia, e a fronte del loro esercizio non viene erogata alcuna compensazione od altra forma di contribuzione pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli, Ministro della giustizia La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;285#art-11

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