Art. 11
11 / 11Disposizione finanziaria
In vigore dal 31 lug 2010
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
1-bis. I servizi di linea di competenza statale non possono essere soggetti ad obblighi di servizio, come previsto dalla normativa comunitaria in materia, e a fronte del loro esercizio non viene erogata alcuna compensazione od altra forma di contribuzione pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Scajola, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;285#art-11