Art. 2

Definizioni

In vigore dal 10 nov 2021
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito denominati 'servizi di lineà: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche; b) autobus: gli autoveicoli, classificati ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; c) impresa: l'impresa, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che organizza e gestisce a proprio esclusivo rischio economico i servizi automobilistici interregionali di competenza statale di cui al presente decreto legislativo; d) riunioni di imprese: le associazioni di imprenditori di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; e) impresa subaffidataria: l'impresa in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore di persone su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, che effettua servizi automobilistici interregionali per conto dell'impresa titolare dell'autorizzazione; f) relazione di traffico: il collegamento tra due località, in cui è consentito che i viaggiatori saliti a bordo in una di esse possano scendere nell'altra; g) autobus in disponibilità dell'impresa: gli autobus immatricolati, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa; h) autobus di rinforzo: autobus locati temporaneamente dall'impresa autorizzata a svolgere i servizi di linea, che sono in disponibilità di imprese diverse, abilitate al trasporto di persone su strada e iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

Note all'articolo

  • Il D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-septies) che la presente mdifica si applica a decorrere dal 31 marzo 2022.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;285#art-2

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