Art. 65
Transito in altri ruoli
In vigore dal 21 nov 2018
1. In caso di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle funzioni di cui agli , al personale appartenente ai ruoli specialistici sono revocati i titoli abilitativi relativi alla specialità posseduta. Il predetto personale che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato idoneo allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, transita, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
2. Il personale di cui al comma 1 che, a seguito degli accertamenti sanitari, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
3. Il personale transitato ai sensi dei commi 1 e 2 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
4. Il personale transitato ai sensi del comma 2, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnico-professionali, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.
5. Nel caso di inabilità parziale all'espletamento delle funzioni di cui agli , il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività specialistiche compatibili con lo stato di salute che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.
6. Il personale dei ruoli specialistici può transitare a richiesta, previo nullaosta dell'amministrazione e verifica dei posti disponibili, in altro ruolo del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni operative, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nei ruoli delle specialità aeronaviganti o nei ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori di provenienza. Al predetto personale sono revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialità posseduta.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-65