Art. 70

Funzioni del personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti

In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale. Svolge le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per lo svolgimento delle attività di competenza utilizza anche apparecchiature informatiche; provvede all'esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo operaio-specialistico, consistenti in manutenzione, installazione, riparazione di strutture, impianti, laboratori, officine e macchine, con relativa conduzione. Effettua l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature e impianti di radio e telecomunicazioni, in relazione alla specifica professionalità posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio di dispositivi supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa, ove richiesto, ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'operatore esperto può essere incaricato di sovraintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3. Il personale con la qualifica di assistente partecipa e sovrintende alle attività di cui al comma 1; in qualità di preposto fornisce indicazioni e direttive in materia di sicurezza sul lavoro nelle attività da effettuare. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è impiegato, è tenuto a svolgere tutte le attività relative al profilo di competenza, partecipando ai percorsi di riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione. In relazione alla professionalità e alle attitudini individuali, al personale con la qualifica di assistente possono essere attribuiti incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, l'assistente collabora direttamente con il personale appartenente alle qualifiche superiori nell'ambito delle attività di competenza.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-70

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