Capo III

Art. 66

Conferimento delle promozioni per merito straordinario

In vigore dal 21 nov 2018
1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui agli che, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore. 2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore. 3. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, al personale interessato può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-66

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo