Capo III

Art. 67

Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario

In vigore dal 21 nov 2018
1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche. 2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1. 3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal comandante dei vigili del fuoco o dal dirigente dell'ufficio ed è valutata da una apposita commissione costituita con decreto del capo del Dipartimento. 4. La commissione di cui al comma 3, costituita con cadenza triennale, è presieduta dal capo del Corpo nazionale ed è composta da quattro dirigenti individuati nelle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale. 5. La promozione per merito straordinario è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del capo del Dipartimento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-67

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