Capo IV

Art. 68

Istituzione dei ruoli

In vigore dal 19 apr 2025
1. Sono istituiti i seguenti ruoli tecnico-professionali del personale del Corpo nazionale: a) ruolo degli operatori e degli assistenti; b) ruolo degli ispettori logistico-gestionali; c) ruolo degli ispettori informatici; d) ruolo degli ispettori tecnico-scientifici; e) ruolo degli ispettori sanitari. 1-bis. Per l'accesso ai ruoli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale. 2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1 svolge le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: ispettori, assistenti, operatori. 4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-68

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