Art. 31
Funzioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti
In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività aeronautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all', lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all', lettere d), e), f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza.
3. Il personale dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile svolge le attività aeronautiche del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, alla sicurezza, alla qualità, alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei reparti volo e degli aeromobili, anche con riferimento agli assetti in linea di volo; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, dei mezzi, degli equipaggiamenti, dei magazzini e degli ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore aeronautico; espleta attività di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
4. Il personale del ruolo degli elisoccorritori effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre e ad esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.
5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all', lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti alle attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la gestione, l'operatività, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei reparti volo. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-31