Art. 30
Articolazione dei ruoli delle specialità aeronaviganti
In vigore dal 21 nov 2018
1. Le specialità aeronaviganti sono articolate nei seguenti ruoli:
a) ruolo dei piloti di aeromobile;
b) ruolo degli specialisti di aeromobile;
c) ruolo degli elisoccorritori.
2. Il ruolo dei piloti di aeromobile è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) pilota di aeromobile vigile del fuoco;
b) pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto;
c) pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
d) pilota di aeromobile capo squadra;
e) pilota di aeromobile capo squadra esperto;
f) pilota di aeromobile capo reparto;
g) pilota di aeromobile ispettore;
h) pilota di aeromobile ispettore esperto;
i) pilota di aeromobile ispettore coordinatore.
3. Il ruolo degli specialisti di aeromobile è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) specialista di aeromobile vigile del fuoco;
b) specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto;
c) specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore;
d) specialista di aeromobile capo squadra;
e) specialista di aeromobile capo squadra esperto;
f) specialista di aeromobile capo reparto;
g) specialista di aeromobile ispettore;
h) specialista di aeromobile ispettore esperto;
i) specialista di aeromobile ispettore coordinatore.
4. Il ruolo degli elisoccorritori è articolato in nove qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) elisoccorritore vigile del fuoco;
b) elisoccorritore vigile del fuoco esperto;
c) elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore;
d) elisoccorritore capo squadra;
e) elisoccorritore capo squadra esperto;
f) elisoccorritore capo reparto;
g) elisoccorritore ispettore;
h) elisoccorritore ispettore esperto;
i) elisoccorritore ispettore coordinatore.
5. Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.
6. Al fine di assicurare la piena operatività degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell', comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e licenze possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del capo del Dipartimento.
7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all', comma 3; la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.
8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialità aeronaviganti la sovraordinazione funzionale del personale è determinata come segue: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-30