Capo II
Art. 29
Ruoli del personale specialista
In vigore dal 19 apr 2025
1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:
a) ruoli delle specialità aeronaviganti;
b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
1-bis. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna.
2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale degli altri ruoli che espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui è direttamente responsabile.
3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-29