Art. 24

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

In vigore dal 21 nov 2018
1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all' gli ispettori antincendi in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica; f) che siano stati assenti dal corso per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-24

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