Capo III
Art. 206
Collocamento in disponibilità
In vigore dal 21 nov 2018
1. I dirigenti del Corpo nazionale possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il 5 per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti generali sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento, sentito il capo del Corpo nazionale.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola volta.
5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-206