Capo III
Art. 204
Commissione per la progressione in carriera
In vigore dal 21 nov 2018
1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale, presieduta dal capo del Dipartimento e composta dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all', comma 1.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-204