Capo III

Art. 203

Norme relative agli scrutini di promozione

In vigore dal 21 nov 2018
1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto. 2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera di cui all', conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione. 3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che: a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all' un punteggio inferiore a ottanta; b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria; c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. 4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-203

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo