Capo III
Art. 201
Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale
In vigore dal 21 nov 2018
1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Fatto salvo quanto previsto dall', comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.
5. Restano ferme le disposizioni degli , concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità il primo e il comando e il collocamento fuori ruolo il secondo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-201