Art. 196

Promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo

In vigore dal 21 nov 2018
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all', comma 3. 2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-196

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