Art. 195
Accesso al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi
In vigore dal 21 nov 2018
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti ginnico-sportivi che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all', comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.
2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-195