Capo III
Art. 207
Collocamento in disponibilità a domanda
In vigore dal 21 nov 2018
1. I dirigenti del Corpo nazionale, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all' e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purchè abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.
2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all' della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-207