Capo III
Art. 209
Retribuzione di rischio e di posizione
In vigore dal 21 nov 2018
1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.
3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-209