Capo IV

Art. 213

Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti

In vigore dal 21 nov 2018
1. È istituito il ruolo dei direttivi aggiunti, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice direttore aggiunto; b) direttore aggiunto; c) direttore coordinatore. 2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore coordinatore, direttore aggiunto e vice direttore aggiunto. 3. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi aggiunti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-213

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