Capo IV
Art. 213
208 / 263Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti
In vigore dal 21 nov 2018
1. È istituito il ruolo dei direttivi aggiunti, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore aggiunto;
b) direttore aggiunto;
c) direttore coordinatore.
2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore coordinatore, direttore aggiunto e vice direttore aggiunto.
3. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi aggiunti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-213