Capo IV
Art. 218
Promozione alla qualifica di direttore aggiunto
In vigore dal 21 nov 2018
1. La promozione alla qualifica di direttore aggiunto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori aggiunti che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'.
2. La durata del corso di formazione di cui all' è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-218