Capo IV

Art. 221

Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti

In vigore dal 21 nov 2018
1. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nel ruolo è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo. 2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all', o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, o sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 4. Fermo restando quanto previsto dall', ai fini degli scatti convenzionali di cui al presente articolo, viene computata la sola anzianità maturata nel ruolo dei direttivi aggiunti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-221

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