Titolo II
Art. 6 ter
Utilizzo di sistemi di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT.
In vigore dal 26 mar 2011
1. Le navi soggette al rispetto della regola V/19-1 della Convenzione SOLAS e degli standard operativi e dei requisiti funzionali adottati dall'IMO che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di dispositivo LRIT conforme alla normativa internazionale in materia.
2. La NCA acquisisce le informazioni LRIT trasmesse dalle navi attraverso la partecipazione all'European LRIT Data Center e coopera con la Commissione e con gli Stati membri per determinare i requisiti necessari per l'installazione del sistema di trasmissione delle informazioni LRIT a bordo delle navi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-6-ter