Titolo III
Art. 14 bis
Portale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni - PMIS.
In vigore dal 15 set 2020
1. Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, avvisatori marittimi, compagnie o comandanti delle navi e le autorità marittime, l'agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati, finalizzato al più efficace esercizio delle attività amministrative correlate all'ingresso, all'operatività portuale ed alla partenza delle unità, si attua attraverso il sistema telematico PMIS.
2. L'Amministrazione assicura l'integrazione del PMIS con il SafeSeaNet.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-14-bis