Titolo IV

Art. 20 ter

Decisione relativa all'accoglienza delle navi

In vigore dal 26 mar 2011
1.Il Capo del Compartimento marittimo: a) decide in merito all'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo le pianificazioni di cui all'; b) accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale soluzione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-20-ter

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