Titolo IV
Art. 22 bis
Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet.
In vigore dal 26 mar 2011
1. L'amministrazione, attraverso il sistema VTMIS nazionale, provvede alla gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva, adottando le misure necessarie a permettere il loro utilizzo operativo, e soddisfacendo, in particolare, le condizioni di cui all'.
2. Per garantire il corretto scambio delle informazioni contemplate dal presente decreto, l'amministrazione provvede affinché il VTMIS nazionale, nell'ambito della raccolta, del trattamento e della conservazione delle informazioni di cui al presente decreto, possa essere interconnesso con il sistema europeo per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet la cui descrizione è riportata nell'allegato III.
3. Fatto salvo il contenuto del comma 2, l'amministrazione provvede affinché i sistemi o le reti di informazione nazionali, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, all'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria, alla difesa e alla sicurezza militare, allorchè operino ai sensi di accordi comunitari o nel quadro di progetti transfrontalieri, interregionali o transnazionali all'interno dell'Unione europea, rispettino le prescrizioni del presente decreto e siano compatibili e connessi con SafeSeaNet.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-22-bis