Titolo IV
Art. 20 quater
Sicurezza finanziaria e compensazioni.
In vigore dal 26 mar 2011
1. La mancanza di copertura assicurativa ai sensi dell' della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, non esonera il Capo del Compartimento dalla valutazione preliminare e dalla decisione relativa all'accoglienza, nè costituisce di per sè motivo sufficiente per rifiutare l'accoglienza di una nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Capo del Compartimento che decide di accogliere una nave che necessiti di assistenza può richiedere all'armatore, al proprietario, al comandante della nave o all'agente marittimo, la produzione di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell' della direttiva 2009/20/CE sull'assicurazione dei proprietari di navi per i sinistri marittimi, senza che da tale richiesta derivi ritardo nell'accoglienza della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-20-quater