Titolo II

Art. 6 bis

Utilizzo di sistemi di identificazione automatica, AIS, da parte delle unità da pesca.

In vigore dal 2 ott 2012
1. Ogni unità da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri è dotata, secondo il calendario riportato nell'allegato II, parte I,..., di un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO. 2. Tale obbligo è esteso ad ogni unità da pesca di qualsiasi bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, che operi nelle acque interne o nel mare territoriale oppure sbarchi le sue catture in un porto nazionale. 3. Le unità da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unità.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-6-bis

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