Titolo IV

Art. 24

Riservatezza delle informazioni ed ispezioni

In vigore dal 26 mar 2011
1. L'amministrazione, in ottemperanza alla legislazione comunitaria e nazionale, adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni acquisite ai sensi del presente decreto ed utilizza dette informazioni solo in conformità alle finalità del trattamento di cui all'. A tae fine collabora con la Commissione in merito a eventuali problemi relativi alla sicurezza delle reti e delle informazioni. 2. L'amministrazione può emanare ulteriori specifiche direttive alle autorità marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto. 3. Con le medesime direttive sono altresì impartite disposizioni per la visita periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneità a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli .

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-24

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