Titolo IV
Art. 19
Misure relative agli incidenti in mare
In vigore dal 26 mar 2011
1. Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell', l'autorità marittima competente adotta le misure appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV, in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e internazionali per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.
2. L'armatore, il proprietario, la compagnia, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorità allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente, trasmettendo in ogni caso alla LCA le informazioni di cui all'.
3. Il comandante di una nave, alla quale si applicano le disposizioni del Codice ISM, informa la compagnia di ogni incidente, di cui all', che si mette a disposizione delle autorità competenti e fornisce la massima collaborazione.
3-bis. L'amministrazione, nell'attuazione della normativa nazionale in materia personale marittimo, in caso di incidente nelle acque di giurisdizione, si conforma alle Linee guida dell'IMO in tema di giusto trattamento dei marittimi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-19