Titolo II
Art. 5
Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale.
In vigore dal 26 mar 2011
1. La NCA provvede, attraverso le LCA e secondo le modalità indicate nei successivi articoli, alla gestione dei sistemi di monitoraggio e di rapportazione navale obbligatori, denominati Bonifacio Traffic ed Adriatic Traffic, nonché dei sistemi di rapportazione navale obbligatoria in vigore all'interno delle acque marittime di giurisdizione dei Centri VTS, prevedendo che i comandi delle navi forniscano le informazioni secondo la risoluzione IMO A.851. L'obbligo di informazione deve riguardare, in ogni caso, le informazioni di cui all'allegato I, punto 4.
2. L'amministrazione, nel caso in cui intenda introdurre un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o modificare i sistemi di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione, deve prevedere l'acquisizione, attraverso gli stessi, almeno delle informazioni di cui all'allegato I, punto 4.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196#art-5